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Legge 01/06/1939 n. 1089

2. Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47 «ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'art. 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario», sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del codice penale.

Art. 68

1. Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

2. Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

Art. 69.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punito con l'ammenda fino a lire 3.000.000.

Art. 70

1. Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro della pubblica istruzione, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71

1. Il Ministro della pubblica istruzione nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3.

2. Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20/06/1909 n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11/06/1922 n. 778 (la legge n. 778/1922 è stata abrogata dalla legge 29/06/1939 n. 1497).

3. Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Art. 72

1. Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex fidecommissarie, regolate con legge 28/06/1871 n. 286, legge 08/07/1883 n. 1461, regio decreto 23/11/1891 n. 653, e legge 07/02/1892 n. 31, nonché le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11/06/1922 n. 778 (La legge n. 778/1922 è stata abrogata dalla legge 29/06/1939 n. 1497).

Art. 73

1. Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento approvato con regio decreto 30/01/1913 n. 363.

 

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